Caro Direttore,
il disegno di legge che contiene le norme in materia di intercettazioni telefoniche, p. 24 lettera a) comma 29, recita: Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
Tale proposta di riforma legislativa, prevede, l’obbligo per tutti i siti web di pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta e senza alcun commento, una rettifica su qualsiasi contenuto che il richiedente giudichi lesivo della propria immagine. La valutazione della “lesività” di detti contenuti non viene rimessa a un Giudice, ma all’opinione del soggetto che si presume danneggiato. In base al comma 29, chiunque si sentirà offeso da un contenuto presente su un blog, su una testata giornalistica on-line, potrà arrogarsi il diritto di chiedere l’introduzione di una “rettifica”, volta a contraddire e smentire detti contenuti.
L’obbligo di pubblicare le smentite previste dal comma 29, senza poter entrare nel merito delle stesse a prescindere da qualsiasi verifica, costituisce una inaccettabile limitazione della propria libertà e indipendenza.
In Italia è già in vigore l’articolo 595 del codice penale che punisce il reato di diffamazione.Una norma fortemente restrittiva per i blog e i siti d’informazione,un bavaglio alla giustizia e all’informazione italiana.
Aldo Mucci
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