Con la sentenza n.1631 del 19.09.2011, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha riconosciuto il diritto all’inquadramento nella categoria professionale superiore di una dipendente del Comune di Raffadali, sig.ra P. M., segretaria economa della mensa scolastica comunale, condannando l’Ente alla corresponsione delle differenze retributive dall’1.07.1998 al momento dell’effettivo pagamento.
La vicenda origina dall’erroneo inquadramento nella 6^ qualifica funzionale, piuttosto che nella 7^, della sig.ra P.M., transitata nei ruoli comunali dopo la soppressione del disciolto patronato scolastico, presso il quale la dipendente prestava servizio.
La sig.ra P.M., dopo avere reiteratamente richiesto invano il corretto inquadramento, prima, nella 7^ qualifica funzionale ex DPR n. 347/83 e, poi, nella categoria D, posizione economica D2, si è rivolta agli avvocati Girolamo Milioto e Andrea Carnabuci per difendere le proprie ragioni.
I difensori hanno sostenuto, con successo, che, avendo la propria assistita svolto da sempre le mansioni direttive di segretaria economa della mensa scolastica del Comune di Raffadali, dovesse essere correttamente inquadrata nella 7^ qualifica funzionale, ex DPR n. 347/83, dal momento dell’immissione in servizio al 31.03.1999 e, nella categoria D, posizione economica D2, del nuovo ordinamento professionale, dall’1.04.1999 ad oggi.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo tutte le tesi degli avvocati Carnabuci e Milioto, con la suddetta sentenza, ha dichiarato il diritto della ricorrente di essere inquadrata nelle posizioni professionali ed economiche e con le decorrenze sopra dette, condannando il Comune di Raffadali al pagamento, in favore della dipendente, delle differenze retributive spettanti, oltre gli interessi legali, e delle spese del giudizio.
Fonte: Agrigentoweb.it
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