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Sciacca, nuova ordinanza su orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali

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Sciacca, nuova ordinanza su orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali

Scritto da il 22 Dic 2011/ 15:15. Letto 857 volte. Registrato sotto Cronache, In evidenza, News dai Comuni, Sciacca. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

Emessa una nuova ordinanza sulla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. È quanto rendono noto il sindaco Vito Bono ed il vicesindaco e assessore al Commercio Carmelo Brunetto. Il provvedimento è stato elaborato ed emesso facendo seguito alla conferenza di servizi svoltasi lo scorso 15 dicembre 2011 tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali di categoria dei commercianti.

La nuova ordinanza è la numero 86 ed è composta da 10 articoli. Il provvedimento, nell’introdurre novità nella disciplina del commercio, revoca le precedenti ordinanze in materia (la 109 del 22 ottobre 2010 e la 66 del settembre del 2011).
Le principali novità dell’ordinanza 86 riguardano gli articoli 3 e 4.
L’articolo 3 dispone che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare “possono liberamente stare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dal 1° dicembre al 31 dicembre e dal 1° giugno al 30 settembre” (anziché dal 1° maggio al 31 agosto).
L’articolo 4 dispone che gli esercenti del settore non alimentare “possono liberamente stare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dal 1° dicembre al 31 dicembre, dal 2 gennaio al 31 gennaio e dal 1° giugno al 30 settembre” (anziché dal 1° maggio al 31 agosto. Prevista l’apertura anche per il 2 febbraio.

L’ordinanza 86 disciplina poi tutta l’attività del settore del commercio, riprendendo quanto già previsto nelle precedenti ordinanze.

Orari apertura
“Gli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di vendita al minuto – recita l’articolo 2 – sono fissati lungo la fascia oraria flessibile compresa fra le ore 7,00 e le ore 22,00 e le ore 22,00 o le ore 23 nel periodo di vigenza dell’ora legale. Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente scegliere l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, anche in modo continuativo, non superando comunque il limite massimo di 12 ore giornaliere.

Chiusura Settore Alimentare
“Gli esercenti del settore alimentare – recita l’articolo 3 – devono osservare la chiusura totale nei seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 25 dicembre”. Fuori dal periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre, per gli esercizi commerciali del settore alimentare “è fatto obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrassettimanale nel giorno del mercoledì pomeriggio, con possibilità di derogare per i giorni 2 febbraio, domenica di Carnevale, mercoledì pomeriggio precedente la Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 1° Novembre. È altresì data facoltà di derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale agli esercizi di vicinato del settore alimentare previa comunicazione all’ufficio commercio”.

Chiusura settore non alimentare
Gli esercenti del settore non alimentare – recita l’articolo 4 – “devono osservare la chiusura totale nei seguenti giorni: 1° gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 25 e 26 dicembre e tutte le domeniche dell’anno ad eccezione di quelle in cui è prevista la deroga secondo il calendario che segue:
gennaio (escluso giorno 1): libera determinazione dell’esercente;
febbraio: ultima domenica del mese o domenica di carnevale e 2 febbraio;
marzo: domenica di carnevale, Domenica delle Palme o prima domenica del mese;
aprile: Domenica delle Palme o prima domenica del mese;
maggio: prima domenica del mese;
giugno: libera determinazione dell’esercente;
luglio: libera determinazione dell’esercente;
agosto: libera determinazione dell’esercente;
settembre: libera determinazione dell’esercente;
ottobre: prima e ultima domenica del mese;
novembre: 1° novembre e ultima domenica del mese;
dicembre (esclusi giorni 25 e 26): libera determinazione dell’esercente”.

Chiusura infrasettimanale
“Per gli esercenti del settore alimentare e non alimentare, fuori dai periodi di libera determinazione di apertura e chiusura del proprio esercizio – recita l’articolo 5 –, viene stabilito l’obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale così come segue:
Lunedì: obbligo di chiusura antimeridiana per gli esercizi di cui al settore non alimentare (abbigliamento e calzature, mercerie, tessuti, articoli da regalo, preziosi, giocattoli, profumerie, articoli sportivi, articoli in pelle e cuoio, bigiotteria, armi e munizioni, ottica, radio tv, elettrodomestici, materiale elettrico, articoli per fotografia, erboristerie, sanitarie, articoli filatelici e tutti gli altri generi non indicati nei successivi settori e tutte le attività miste che trattano prevalentemente i generi precedenti).
Mercoledì: obbligo di chiusura pomeridiana per gli esercizi di cui al settore alimentare e per gli esercizi di vendita di gas liquido in bombole.
Sabato: obbligo della chiusura pomeridiana per gli esercizi di cui al settore non alimentare (colori e vernici, utensileria, vetreria, apparecchi idrotermici e sanitari, prodotti siderurgici e metallurgici, ferramenta, rottami, articoli tecnici, strumenti chirurgici, macchine per ufficio, auto-moto-cicli e relativi accessori, macchine e attrezzi per l’agricoltura e la zootecnia, materiale per costruzioni, legnami, cartolerie e tutte le attività miste che trattano prevalentemente i precedenti generi). Fanno parte di questo gruppo anche le pescherie che vendono solo ed esclusivamente pesce fresco. Qualora ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica, gli esercenti tutti possono derogare dall’obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale. Possono derogare, altresì, alla chiusura infrasettimanale di cui ai precedenti punti nella settimana che precede le seguenti festività: carnevale, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e 1° Novembre”.

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