Con enorme ritardo, è stato stabilito il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella regione Sicilia. Con Decreto Assessoriale 9 settembre 2011 n. 485, la Regione Sicilia ha fissato al 3 novembre 2011, l’inizio della presentazione delle istanze.
Obiettivo della misura è quello di incrementare gli investimenti fissi, la domanda di lavoro e, contestualmente, il fatturato delle imprese.
Le agevolazioni sono destinate alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione. Tranne qualche eccezione, tutte le attività rientrano nella previsione del credito d’imposta.
Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti consistenti nell’acquisizioni di beni strumentali nuovi.
Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 360 milioni di euro (120 milioni di € l’anno per il 2011-2013).
Il contributo è concesso nella forma di Credito di imposta da usufruire in compensazione con debiti per Iva, Irap, Ire, Ires, Contributi previdenziali ed assistenziali, etc.
L’ammontare del contributo, varia a seconda della dimensione dell’impresa e del settore d’appartenenza, prediligendo le microimprese e le imprese con maggiori dipendenti, in accordo con le disposizioni del Regolamento Ce.
L’investimento previsto, deve essere compreso tra un minimo ed un massimo, a seconda della dimensione dell’impresa e del settore. In ogni caso non può essere inferiore a euro cinquantamila e non superiore euro otto milioni, e varia in base allo scaglione di appartenenza
L’utilizzo del credito è consentito solo entro i limiti del credito di imposta maturato in ragione degli investimenti realizzati e nel rispetto di limiti massimi pari al 30% nell’anno di accoglimento dell’istanza e 70% nell’anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo. La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza; in caso d’incapienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
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